Il Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente, hanno approvato il decreto ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 2017.
L’attesa degli operatori per il DM sulle linee guida per i Certificati bianchi è finita.
Il DM era stato firmato dai Ministri l’11 gennaio. Il provvedimento, disponibile in allegato, contiene la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l’approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l’esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica.
Composto da 16 articoli e due allegati il decreto entra il 4 aprile 2017 e si applica, con eccezione dell’art. 4 (Obiettivi quantitativi nazionali e relativi obblighi) e dell’art. 12 (Attività di verifica e controllo), a tutti i progetti presentati a decorrere dalla sua effettività.
Di seguito si riporta una nota di Confindustria.
Entra in vigore il 4 aprile 2017, con la pubblicazione in G.U.(n.78/2017), il Dm Sviluppo economico 11 gennaio 2017 sulla determinazione degli obiettivi nazionali di risparmio energetico dal 2017 al 2020 e le indicazioni per la preparazione, l’esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica.
Il decreto introduce alcune novità tra le quali le principali riguardano:
- un nuovo metodo a consuntivo(PC) e un nuovo metodo standardizzato (PS). Viene abolito il metodo di valutazione analitico;
- una nuova definizione dei concetti di baseline e addizionalità;
- una diversa taglia minima dei progetti: i progetti standardizzatidevono aver generato, nel corso dei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio, una quota di risparmio addizionale non inferiore a 5 TEP. Mentre i progetti a consuntivo devono aver generato, nel corso dei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio, una quota di risparmio addizionale non inferiore a 10 TEP;
- l’erogazione dei Certificati Bianchi è effettuata sulla base delle effettive rendicontazioni dei risparmiper un massimo di anni pari alla vita utile (U).
- la tabella 1 dell’Allegato 3 al decreto contiene un elenco non esaustivo delle tipologie di progetti ammissibilie i relativi valori della vita utile, distinti per forma di energia risparmiata;
- la tipologia dei Certificatitorna a essere di quattro tipi: Titoli di tipo I, II, III, e IV. Scompaiono i Titoli di tipo II-CAR, di tipo V, di tipo IN e di tipo E.
Più nello specifico del dettato normativo troviamo:
- Nei “considerato” è stato aggiunto il riferimento al ruolo dell’Autorità nel teleriscaldamento e teleraffrescamento.
- Articolo 2:
- viene aggiunta la definizione di “componente rigenerato”;
- viene eliminato dalla definizione di “data di avvio della realizzazione del progetto” il riferimento alla “data in cui l’investimento diventa irreversibile”;
- il “soggetto proponente” può anche non coincidere con il titolare del progetto.
- Articolo 4 comma 1: stabilisce gli obiettivi quantitativi nazionali da conseguire nel periodo 2017-2020 attraverso il meccanismo dei Certificati Bianchi e dei Certificati Bianchi CAR:
- 7,14 milioni di TEP di energia primaria nel 2017;
- 8,23 milioni di TEP di energia primaria nel 2018;
- 9,71 milioni di TEP di energia primaria nel 2019;
- 11,19 milioni di TEP di energia primaria nel 2020.
- Gli obiettivi per il post 2020 dovranno essere definiti da un decreto interministeriale da emanarsi entro il 31 dicembre 2019.
- Articolo 4 comma 2: stabilisce che tali obiettivi potranno essere conseguiti attraverso:
- gli interventi associati al rilascio di Certificati Bianchi nel periodo di riferimento;
- risparmio di energia da cogenerazione ad alto rendimento (CAR) associata al rilascio di Certificati Bianchi nel periodo di riferimento;
- interventi di efficientamento eseguiti nell’ambito del DM 106 del 20 maggio 2015, concernente il regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale e associati al rilascio di Certificati Bianchi nel periodo di riferimento;
- interventi già agevolati nell’ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi che, anche dopo la conclusione del periodo di vita utile, continuano a generare risparmi.
- Articolo 4 comma 10: viene introdotto l’obbligo per il Gse (anche avvalendosi del Gme) di comunicare al Mise e di pubblicare sul proprio sito web entro il 30 giugno il numero dei Certificati bianchi non annullati al primo giugno che eccedono l’obbligo nazionale, specificando quanti sono in possesso dei distributori di energia elettrica e gas.
- Articolo 4 comma 14: si ha una stretta sui prezzi dei Tee post 2020: dal primo giugno 2021 se non verranno stabiliti nuovi obiettivi, il Gse ritirerà i Tee generati dai progetti in corso pagando una media dei valori di mercato registrati sul mercato Gme nel 2017-2020, ridotta del 10%.
- Articolo 6 comma 6: si stabilisce che possano ottenere Tee anche progetti realizzati per adeguamento a vincoli normativi che però adottino soluzioni più efficienti di quelle indicate dalle norme e generino risparmi ulteriori.
- Articolo 11 comma 2: si dispone che la copertura dei costi potrà tenere conto anche dei prezzi riscontrati nell’ambito della libera concorrenza tra le parti.
- Articolo 12 comma 2: si introduce la disposizione sulla non retroattività: la conformità dei progetti deve essere alle norme vigenti alla data di presentazione del progetto e non a quelle del nuovo decreto.
- Articolo 12 comma 5:
- in materia di controlli e verifiche, si introduce la possibilità di fornire certificazioni di parti terze, disponendo che se il Gse vuole dati ulteriori i relativi costi saranno a suo carico;
- dall’elenco delle violazioni rilevanti è cancellata la “manomissione degli strumenti di misura per verificare i risparmi”.
- Articolo 13 comma 5: si dispone che il Gse pubblichi sul proprio sito internet il numero di progetti approvati, dei Tee riconosciuti e le stime dei Tee che saranno riconosciuti fino alla prima scadenza dell’obbligo.
- Negli Allegati 1 e 2 del Dm 11 gennaio 2017 sono contenute le nuove Linee guida per la preparazione, l’esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei Certificati Bianchi.
- L’Allegato 3 (tabella 1) contiene un elenco delle tipologie di progetti ammissibili e i relativi valori della vita utile.