Testo Unico sulle Rinnovabili

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Testo Unico sulle Rinnovabili che disciplina i regimi amministrativi per la produzione di energia da Fonti Rinnovabile.

Contesto

Il 25 novembre c’è stato il via libera al decreto legislativo che riordina la Disciplina sulle autorizzazioni, in attuazione dell’articolo 26, comma 4, della legge Concorrenza 2021 (n. 118/2022) ed è una delle riforme indicate da REPowerEU, il capitolo aggiuntivo al PNRR diventato la settima missione del Piano.

Tale provvedimento mira a creare un quadro normativo coordinato in relazione alla produzione di energia da FER, così da favorire una semplificazione delle procedure amministrative e snellire le procedure per la costruzione e l’esercizio degli impianti di energia da fonti rinnovabili.

Contenuti

Il provvedimento definitivo è composto da 15 articoli ed entrerà in vigore il 30 dicembre 2024 e tra le modifiche introdotte, rispetto alla prima stesura estiva, quella più importante riguarda i tre regimi amministrativi, ideati per garantire celerità e omogeneità su tutto il territorio nazionale, nonché la riduzione degli oneri burocratici.

tre regimi amministrativi per l’installazione degli impianti sono: Attività Libera, Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) e Autorizzazione Unica.

  1. Attività libera: riservata a impianti fotovoltaici fino a 12 MW su coperture esistenti o agrivoltaici fino a 5 MW, a condizione che non interessino aree protette o vincolate.
  2. Procedura Abilitativa Semplificata (PAS): si applica a impianti di media grandezza, come quelli superiori a 1 MW, senza che siano necessarie modifiche infrastrutturali o urbanistiche significative.
  3. Autorizzazione unica: procedura da utilizzare per progetti complessi o con rilevante impatto ambientale. In questo caso è previsto un processo centralizzato, attivando il PAUR (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale) per quelli più articolati.

Il provvedimento chiede a Regioni ed Enti locali di adeguarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs, dando allo stesso tempo la possibilità di prevedere regole per un’ulteriore semplificazione dei regimi amministrativi, anche tramite un innalzamento delle soglie di potenza previste per gli interventi in attività libera e in regime di PAS.

Il D.Lgs prevede l’applicazione di un regime transitorio (all’art.1) per le procedure in corso, vale a dire quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta all’entrata in vigore del decreto legislativo.
Una previsione che va incontro alle richieste avanzate da Confindustria e prevista anche nei pareri delle Commissioni parlamentari.

Il provvedimento introduce (all’art. 12) anche un capitolo dedicato alle zone di accelerazione prevedendo che entro il 21 maggio 2025 il GSE pubblichi una mappatura del territorio nazionale individuando il potenziale nazionale e le aree disponibili per l’installazione di impianti FER. Mappatura sulla base della quale, entro il 21 febbraio 2026, ciascuna Regione e Provincia autonoma è chiamata ad adottare un piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri per gli impianti a fonti rinnovabili e di stoccaggio, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi.

Entro il 2025, verrà inoltre creato dal GSE uno Sportello unico digitale utile a centralizzare le procedure amministrative e ottenere le autorizzazioni necessarie, inoltre, il provvedimento introduce anche un sistema sanzionatorio per chi realizza o gestisce impianti senza le necessarie autorizzazioni o comunque in modo difforme rispetto alle normative.

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Catia Tarquini