Riforma aziende energivore: pubblicato il DM sulle condizionalità verdi

Il MASE ha pubblicato l’atteso DM contenente gli obblighi sulle condizionalità green per le aziende energivore annualità 2024. Attesa l’apertura del portale CSEA in sezione suppletiva 2024 per l’iscrizione al registro.

Contesto

Ritorniamo sul tema della riforma delle aziende energivore annualità 2024 segnalando che il 10 luglio 2024 è stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Ambiente (MASE) l’atteso Decreto “Green Conditionalities”, con immediata entrata in vigore. In allegato il testo.

Per il dettaglio della riforma delle agevolazioni per le aziende energivore si rinvia ai precedenti articoli pubblicati QUI.

Ricordiamo che il Decreto disciplina le modalità con cui le imprese energivore devono ottemperare a nuovi obblighi, pena la decadenza delle agevolazioni in bolletta.

Novità

Osserviamo che oltre agli obblighi di esecuzione della diagnosi energetica, le imprese devono soddisfare una condizionalità green scegliendo tra:

  • dare attuazione agli interventi di efficientamento energetico previsti dalla diagnosi che abbiano un “tempo di ritorno” inferiore ai tre anni e un investimento proporzionato all’agevolazione;
  • coprire almeno il 30% dei consumi con energia da fonti che non emettono carbonio;
  • investire almeno il 50% dell’agevolazione in progetti per la riduzione di emissioni di gas serra.

Punti salienti del DM:

  • Modalità di scelta tra le condizionalità: l’impresa sarà tenuta, per ogni anno di fruizione, a dichiarare come intende ottemperare all’obbligo. Per le modalità con cui tale scelta dovrà essere effettuata, si rimanda ad un provvedimento di ARERA, da emanare entro 90 giorni (atteso verso metà ottobre).
  • Condizionalità “diagnosi energetica”: nel caso in cui l’impresa scelga di percorrere la strada dell’effettuazione degli interventi in diagnosi, sarà necessario iniziare gli stessi per un terzo del valore nel primo anno; il completamento deve avvenire entro il secondo anno successivo a quello di agevolazione.
  • Il Decreto dispone che, nel caso in cui non siano presenti in diagnosi interventi con un tempo di ritorno inferiori ai 3 anni, l’impresa energivora è considerata “adempiente”.

Controlli e revoca agevolazioni

Per quanto riguarda controlli e sanzioni il DM prevede che:

  • ENEA comunicherà a CSEA gli esiti dei controlli concernenti l’adempimento da parte dell’impresa energivora dell’obbligo di diagnosi energetica.
  • Le verifiche sono svolte normalmente entro il 30 giugno di ciascun anno. Per il 2024, la data ultima di rendicontazione dei controlli è il 31 dicembre 2024.
  • In caso di inadempimento, CSEA provvede alla revoca delle agevolazioni. L’impresa è tenuta alla restituzione degli importi dovuti.

Norme transitorie

Il DM prevede anche delle disposizioni specifiche per l’anno 2024 e indica che:

  • L’Art. 9, comma 1 recita: “Con riferimento all’Elenco energivori relativo all’anno 2024, può accedere alle agevolazioni l’impresa che non è titolare di una diagnosi al momento di presentazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni […], la quale si impegna a effettuare entro il 31 marzo 2025 una diagnosi energetica ovvero ad adottare un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001 […].

A completamento dell’impianto normativo si attendono quindi i provvedimenti di ARERA e di CSEA in merito all’apertura del portale della sezione suppletiva 2024 per l’iscrizione al registro CSEA con effetto retroattivo delle agevolazioni per i nuovi iscritti.

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Catia Tarquini