Pubblicato in G.U. il Decreto Aree idonee per FER

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio, è entrato in vigore il decreto recante la “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, cd “Decreto Aree idonee”.

Contesto

Ricordiamo che il Decreto ripartisce fra le diverse Regioni e Province autonome le quote di potenza di impianti Fer installabili, con l’obiettivo di aggiungere 80 GW di fonti rinnovabili in esercizio al 2030, rispetto alla quantità di impianti a fonte rinnovabile già installata al 31 Dicembre 2020. Si evidenzia che tale potenza si riferisce a tutte le tipologie di impianti a fonte rinnovabile, includendo anche: rifacimenti e potenziamenti, gli impianti di minore dimensione e gli impianti eolici off-shore.

Novità

Entro 180 giorni dalla pubblicazione le Regioni sono tenute a individuare le aree idonee per la realizzazione degli impianti, se ciò non dovesse avvenire, o se le aree idonee individuate non saranno sufficienti a garantire il rispetto degli obiettivi, il Mase potrà agire in sostituzione delle Regioni e adottare atti che consentano il raggiungimento della capacità installata prevista. Il Decreto evidenzia genericamente la necessità di massimizzare le aree da considerare idonee, tenendo però conto dell’esigenza di tutelare il paesaggio, i beni culturali, le risorse agricole e l’ambiente.

Riguardo alla tutela delle risorse agricole, il Decreto fa salvo quanto previsto dall’articolo 5 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 (cd. Decreto Agricoltura), circa il divieto di installazione di impianti fotovoltaici a terra in area agricola. Alla luce di tale richiamo, pertanto, i nuovi progetti in aree agricole potranno essere sviluppati solo con modalità di impianto agri-voltaico elevato o in connessione con comunità energetiche, ovvero, ad esempio, in aree agricole entro i 500 metri da stabilimenti o impianti industrialiNon è prevista una norma che fa salvi i procedimenti autorizzativi in corso.

Per quanto attiene alla tutela dei beni culturali e del paesaggio, invece, secondo il decreto, dovranno essere individuate come non idonee tutte le aree qualificate come bene culturale, o come bene di speciale interesse pubblico paesaggistico per la loro notevole bellezza o per il loro notevole valore culturale, ivi inclusi i casi di ville giardini e parchi di speciale bellezza.

Vengono infine identificate una serie di aree da privilegiare che sono sostanzialmente equivalenti a quelle qualificate a livello europeo come possibili aree di accelerazione: strutture edificate come capannoni e parcheggi, aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica e aree non utilizzabili per altri scopi, come le superfici agricole non utilizzabili.

In allegato il provvedimento.

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Catia Tarquini