In concomitanza con l’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto è stata pubblicata sul BURT della Regione Toscana n. 19 del 7 marzo 2005 la legge regionale sull’energia n. 39 del 24 febbraio 2005 (“Disposizioni in materia di energia”), la prima che in Italia recepisce le nuove competenze regionali previste dalla modifica del Titolo V della Costituzione. La Toscana dà in questo modo un contributo forte per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra. Si calcola che con l’applicazione della legge si potranno abbattere 1-2 milioni di tonnellate di CO2 equivalente.
I capisaldi delle nuove “Disposizioni in materia di energia” che ridisegnano l’intero settore e introducono importanti strumenti di efficienza energetica, che puntano a promuovere un sistema energetico sostenibile, sono: razionalizzazione e riduzione dei consumi, promozione delle fonti rinnovabili e valorizzazione delle risorse locali, armonizzazione degli impianti con il paesaggio e gli insediamenti abitativi, semplificazione amministrativa pur in un quadro di garanzie e controlli, e liberalizzazione del mercato elettrico (a partire dal primo gennaio 2006).
In particolare viene introdotto l’obbligo dei pannelli solari nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni urbanistiche, e in attuazione delle direttive UE la nuova normativa regionale prevede la certificazione energetica degli edifici – già sperimentalmente introdotta nelle linee guida per la bioedilizia per contenere le necessità di consumo di energia. Tale certificazione energetica dovrà accompagnare anche gli atti di compravendita e di locazione.
La legge avrà immediate ricadute concrete, grazie agli importanti elementi di semplificazione introdotti, finalizzati in particolare ad agevolare la diffusione delle fonti rinnovabili. Potranno essere installati senza nessun obbligo di denuncia di inizio attività gli impianti di piccola scala per la produzione di energia da fonti rinnovabili, come i pannelli solari termici di sviluppo uguale o inferiore a 20 metri quadrati, i pannelli solari fotovoltaici di potenza uguale o inferiore a 3 chilowatt, i mini-impianti eolici di potenza uguale o inferiore a 5 chilowatt, gli impianti di microgenerazione a gas naturale fino a 3 megawatt (MW) termici e a biomasse fino a 0,5 MW. Basterà invece la semplice denuncia di inizio attività per i pannelli solari termici da 20 a 100 metri quadrati, per quelli fotovoltaici da 3 a 10 chilowatt, per gli impianti eolici da 5 a 50 chilowatt.
La legge stabilisce anche l’erogazione di incentivi finanziari in base a una nuova impostazione che prevede il passaggio da contributi in conto capitale a contributi in conto esercizio. Saranno cioè privilegiati i contributi con funzione di aiuto al funzionamento, in conformità con la disciplina comunitaria in materia di aiuti per la tutela ambientale, sulla base di accordi volontari con soggetti economici ed associazioni di categoria.
Con l’art. 30 della nuova legge la Toscana anticipa inoltre la liberalizzazione del mercato elettrico che il governo vorrebbe introdurre con il cosiddetto provvedimento sulla competitività. Dal primo gennaio 2006 qualsiasi utente toscano potrà infatti comprare energia elettrica da fornitori diversi dall’Enel.
Il testo, infine, si conclude con le disposizioni per la tutela dall’inquinamento luminoso, che integrano in un testo unico le norme della attuale legge regionale su questa materia specifica.
In allegato copia della Legge regionale n. 39 del 24 febbraio 2005.
(Per informazioni contattare Area ASEQ – Alessio Agazzani, 055 2707286)