Misure governative per ridurre il caro energia: definiti i nuovi codici tributi per credito imposta

Bonus energia e gas naturale. Pronti i codici tributo per fruire delle agevolazioni

Torniamo sul tema delle misure governative volte a ridurre gli effetti del caro-energia e ricordiamo che sono stati emanati 3 principali provvedimenti in tema di energia.

In particolare in merito alla misura relativa al contributo straordinario del credito di imposta, sono:

  • Decreto Sostegni Ter – DL 27 gennaio 2022, n. 4
  • Decreto Energia – DL 1 marzo 2022, n. 17
  • Decreto Ucraina – DL 21 marzo 2022, n. 21

Tutti i crediti d’imposta sono:

  • utilizzabili entro la data del 31 dicembre 2022
  • cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari

Di seguito la sintesi dei provvedimenti sulla base della tipologia di impresa.

ENERGIA ELETTRICA PRIMO TRIMESTRE SECONDO TRIMESTRE
ENERGIVORI* 20% 25%
NON ENERGIVORI 0% 12%

* L’energia elettrica prodotta ed autoconsumata rientra nel calcolo del credito di imposta solo per il 2° trimestre 2022. 

 

GAS NATURALE PRIMO TRIMESTRE SECONDO TRIMESTRE
GASIVORI 0% 20%
NON GASIVORI 0% 20%

Novità

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 14 aprile scorso un comunicato stampa con i nuovi codici tributo  per le aziende a forte consumo di energia elettrica e gas naturale e per le imprese diverse da quelle a forte consumo che intendono usufruire dei contributi straordinari previsti dai decreti “Energia” n. 17 e n. 21 del 2022.

Con la risoluzione n. 18/E vengono infatti istituiti i codici che possono essere utilizzati dalle aziende in possesso dei requisiti per accedere all’agevolazione, finalizzata a garantire una parziale compensazione degli extra costi sostenuti l’acquisto di energia e gas.

I codici tributo – I codici tributo da indicare nell’F24, che va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, sono:

  • “6961” – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022);
  • “6962” – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022);
  • “6963” – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022);
  • “6964” – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022).

La risoluzione spiega che il termine del 31 dicembre 2022 si applica anche al credito d’imposta per le imprese energivore previsto dal decreto Sostegni-ter (Dl n. 4/2022) per la fruizione del quale è già stato istituito il codice tributo “6960” (risoluzione n. 13/E del 21 marzo 2022).

In merito alle voci da considerare per il calcolo degli importi da richiedere quale agevolazione ancora nessuna nota/circolare di chiarimento ai quesiti da noi posti lo scorso 5 aprile è stata pubblicata.

In allegato la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate.

 

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Catia Tarquini