E’ stata pubblicata il 27 Novembre in Gazzetta Ufficiale la legge n. 167 del 2017 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea”, nota come Legge europea 2017.
Composta da 30 articoli la legge contiene gli articoli 19 20 e 21 che trattano specificamente temi energetici.
Nel dettaglio all’art. 19 le nuove agevolazioni sulla tariffa elettrica per le imprese energy intensive da attuare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della Legge europea, attraverso l’adozione di un decreto Mise, sentita l’Aeegsi e le commissioni parlamentari competenti. Vi sarà una nuova definizione per le imprese energy intensive, le agevolazioni sono definite in modo progressivo per classi di intensità di consumo elettrico calcolata sul fatturato dell’impresa. Le agevolazioni saranno direttamente in tariffa, come sconto sulle componenti destinate a finanziare le energie rinnovabili e la cogenerazione, e non più a rimborso nell’anno successivo. Saranno definite le modalità di applicazione della clausola sul valore aggiunto lordo (VAL) che dovrebbero incrementare gli sconti per le aziende con uno costo dell’energia superiore al 20% del valore aggiunto lordo della produzione a bilancio. Restano inoltre fermi gli obblighi di effettuazione della diagnosi energetica per gli energy intensive.
Al comma 1 dell’articolo 19 poi la disposizione per destinare automaticamente alla riduzione delle tariffe elettriche degli utenti che sostengono gli oneri connessi all’attuazione degli energivori, almeno il 50% delle risorse derivanti dalle riduzioni per gli anni 2017-2019, della componente tariffaria A3.
L’articolo inoltre conferma di adeguare, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico, applicate ai clienti dei servizi elettrici per usi diversi da quelli domestici, almeno in parte ai criteri che governano la tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura, ovvero porle in formula trinomia con voce di costo anche relativa alla potenza impegnata.
All’articolo 20 vi sono indicazioni per l’incentivazione di produzione da Fer, prevedendo, tra l’altro, tetti differenziati per le aste, 5 MW per gli impianti eolici, 1 MW per gli altri, e incentivi diversificati per fonte e per scaglioni di potenza “al fine di favorire la riduzione dei costi”.
All’articolo 21 le agevolazioni per le imprese gasivore, demandate a un decreto Mise, da emanare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge europea, sentita l’Autorità. Saranno definite le imprese a forte consumo di gas naturale, in base a requisiti e parametri relativi ai livelli minimi di consumo, all’incidenza del costo del gas naturale sul valore dell’attività d’impresa e all’esposizione delle imprese alla concorrenza internazionale. L’Autorità adotterà i provvedimenti necessari a garantire che tutti i consumi di gas superiori a 1 milione di Smc /anno per usi non energetici non siano assoggettati all’applicazione dei corrispettivi tariffari stabiliti per la copertura degli oneri generali del sistema del gas il cui gettito è destinato al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione. Si tratta in particolare della componente tariffaria RET a copertura degli oneri per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale, che ad oggi vale 0.0133 €/smc.
Azioni del Consorzio Energie Firenze
Il Consorzio Energie Firenze, quale operatore del mercato elettrico in forma aggregata dal 1999, con la sua esperienza quasi ventennale e con la sua struttura tecnica e legale flessibile, è in grado di supportare le imprese, socie e non socie, interessate alla tematica delle agevolazioni per energy intensive.
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