Il Governo ha previsto di ridurre le componente A2 in bolletta riducendo gli incentivi da Cip6 e ampliando la base imponibile della Robin Tax alle PMI anche nel settore FER.
Premessa
Sabato 22 giugno è entrato in vigore il Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69, contenente “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, cosiddetto “Decreto del Fare”, che già ha aperto in parlamento un acceso dibattito sul testo di conversione in Legge di cui i primi emendamenti dovrebbero essere affrontati dalla Commissione preposta il 10 luglio.
Novità
In particolare sul tema dell’energia il Decreto all’articolo 4 “Norme in materia di concorrenza nel mercato del gas naturale e nei carburanti”, prevede misure sulla liberalizzazione del mercato gas con:
– la limitazione del mercato tutelato ai soli clienti domestici; sicuramente se ne gioverà il mercato con una maggiore dinamicità in termini di offerte per le PMI.
– la fissazione di termini perentori per le gare di assegnazione del servizio di distribuzione del gas naturale, con la nomina, eventuale, di un commissario ad acta, ed eventuali penali.
Lo stesso articolo prevede anche incentivi per la riconversione degli impianti di distribuzione dei carburanti in impianti di distribuzione esclusiva di gas naturale.
Di particolare interesse anche l’articolo 5 “Disposizioni per la riduzione dei prezzi dell’energia elettrica”, che prevede:
– l’estensione della “Robin Tax” alle imprese con più di 3 milioni di fatturato e 300mila euro di imponibile (prima la soglia era di 10 milioni di fatturato e di 1 milione di imponibile);
– la rideterminazione delle modalità di calcolo del costo evitato di combustibile (CEC) applicato agli impianti che godono delle tariffe Cip6. Il nuovo CEC sarà basato sul prezzo del gas nei mercati all’ingrosso, ed in particolare, almeno fino alla partenza di un mercato all’ingrosso liquido e trasparente in Italia, sulle quotazioni “future” (per quarter) del mercato olandese TTF (“Title Transfer Facilities”) alla base anche dei prezzi del mercato tutelato del gas. Il nuovo criterio sarà applicato, con un regime transitorio, già a partire dal 2013. E’ prevista una deroga per gli impianti di termovalorizzazione di rifiuti ammessi al regime Cip6, che alla data di entrata in vigore del decreto siano in esercizio convenzionato da un periodo inferiore a otto anni;
– l’abrogazione delle misure di salvaguardia introdotte con la Legge di stabilità 2013 – per gli impianti alimentati a bioliquidi sostenibili già entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012. In realtà tali misure non sono mai entrate in vigore, poiché il Ministero dello sviluppo non ha pubblicato il decreto attuativo (atteso fin dal 31 gennaio 2013).
Quanto alla Robin Tax ricordiamo che è stata introdotta nel nostro ordinamento con il Decreto Legge 112/2008 convertito con la Legge n. 133/2008, che ha disposto una maggiorazione dell’aliquota IRES a carico di alcune categorie di operatori economici attivi nel settore dell’energia. L’imposizione è stata giustificata dalla volontà di colpire gli extra-profitti nel settore dell’energia, determinati dalla crescita speculativa delle quotazioni delle materie prime (in particolare grezzo e gas naturale).
La “prima” Robin Tax ha colpito i soggetti, con un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro, operanti nei settori della: a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, b) raffinazione del petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale, c) produzione o commercializzazione di energia elettrica. Allo stesso tempo la normativa ha imposto un divieto agli operatori economici assoggettati all’imposta di traslare l’onere derivante dalla maggiorazione tributaria sui prezzi al consumo (cd. divieto di traslazione), affidando all’AEEG il compito di vigilare e di presentare, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione al Parlamento inerente gli effetti della nuova tassazione.
Successivamente la legge n. 99/2009 (cd. Legge Sviluppo 2009) ha disposto un ulteriore aumento dell’aliquota Ires addizionale di un ulteriore 1% (dal 5,5% al 6,5%). Con il Decreto Legge 138/2011 (cd. Manovra Bis o Manovra di Ferragosto), convertito con la Legge n. 148/2011, è stato introdotto un inasprimento, dal 6,5% al 10,5%, per i periodi d’imposta 2011, 2012 e 2013 dell’addizionale IRES (“nuova” Robin Tax) ed una estensione dei soggetti passivi comprendendo tra i vari settori interessati anche quello della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili se, nel precedente periodo di imposta, contemporaneamente i ricavi eccedono 10 milioni di euro ed il reddito imponibile supera 1 milione di euro.
Dalla Robin Tax dunque, allargata anche a PMI, in base alla relazione tecnica, la gran parte degli introiti attesi saranno utilizzati, nei prossimi dieci anni, a finalità generali e solo la parte residua (circa un terzo) alla riduzione di alcune voci della componente A2 nella bolletta elettrica. In pratica si stimano circa 210 milioni di euro sul totale di 675 milioni di euro in dieci anni.
Lo stesso Parlamento invita le Commissioni di merito a trovare per il taglio della componente A2 della bolletta elettrica una copertura alternativa all’ampliamento della platea destinataria della Robin Tax anche in considerazione del rischio di inosservanze del divieto di traslazione sui prezzi al consumo della maggiorazione Ires.
Negative anche le razioni degli operatori, soprattutto del settore delle rinnovabili, che in piena ristrutturazione e in difficoltà per la redditività degli impianti inferiore al previsto, vede arrivare un ulteriore onere per le aziende di piccole dimensioni.
In sostanza le addizionali IRES sono state estese a tutta la platea energetica italiana, mentre gli extra profitti sono stati appannaggio di pochissimi operatori di caratura internazionale, più precisamente quelli attivi nel settore dell’estrazione (upstream) e sono stati realizzati al di fuori dell’Italia. La nuova imposizione fiscale ha invece interessato in generale tutti gli operatori domestici, anche quelli attivi in settori, come quello della raffinazione petrolifera e della produzione di energia da fonte termoelettrica che, proprio a partire dal 2008, hanno dovuto affrontare una situazione di crisi sempre più marcata.
Si evidenziano infine, oltre ai consueti aumenti di accisa per benzina e gasolio (art. 61), anche alcune norme, contenute nell’art. 28, sugli indennizzi per i ritardi nella conclusione dei procedimenti amministrativi (tra cui rientra, ad esempio, anche l’Autorizzazione Unica Ambientale). La novità più importante riguarda l’introduzione di sanzioni per le pubbliche amministrazioni che non rispettano i tempi di conclusione dei procedimenti: 30 euro per ogni giorno di ritardo, fino a una somma complessiva non superiore a 2.000 euro.
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