Comunicato 27 marzo 2020 – Proroga del termine al 22 maggio 2020 per la comunicazione dei risparmi di energia (articolo 7, comma 8, d.lgs. n. 102/2014)
In relazione alle informazioni sulle numerose scadenze/adempimenti che le aziende devono tenere in ordine in questo periodo ai diversi adempimenti presso gli Enti Competenti (GSE, ENEA, Agenzia delle Dogane), Confindustria ha sollecitato molti di loro per dare seguito al Decreto governativo Cura Italia. In merito alle proroghe espresse, e condivise con il MISE, dal GSE abbiamo già scritto in precedenza (vedi qui l’articolo).
Trattandosi di norme, i cui risvolti ed effetti sugli Operatori sono in taluni casi complessi da comprendere nella loro pienezza, gli Enti preposti devono condividere con il Ministero di riferimento indirizzi e indicazioni.
L’intento comune, ci viene riferito, è quello di rinviare una serie di termini a favore degli Operatori che già sono in grande difficoltà.
Per quanto riguarda quindi, la data per la rendicontazione dei risparmi prevista nel comma 8 dell’art. 7 del D.Lgs.102/2014 per i siti in cui siano stati effettuati interventi di efficienza energetica, originariamente prevista entro il 31 marzo, Enea ci comunica che d’accordo con il MiSE la predetta scadenza è stata prorogata al 22 maggio 2020.
A causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19, il termine per l’adempimento dell’obbligo della comunicazione di cui all’articolo 7, comma 8 del d.lgs. n. 102/2014, deve intendersi sospeso al giorno di entrata in vigore delle misure di cui all’articolo 103, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e per tutta la durata delle stesse.
Conseguentemente, il termine ultimo per la comunicazione ad ENEA dei risparmi di energia normalizzati, conseguiti rispetto all’anno precedente da parte dei soggetti obbligati alle diagnosi di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 102/2014 e da parte di tutte le imprese che hanno implementato un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001, è prorogato al giorno 22 maggio 2020.