Pubblicati i chiarimenti per rendere operative le misure del credito di imposta per l’acquisto di energia elettrica per il primo e secondo trimestre 2022.
Ritorniamo sul tema delle misure messe in atto dal Governo per le imprese per contrastare la crisi energetica e ricordiamo che sono stati emanati 3 provvedimenti che hanno previsto dei contributi straordinari sotto forma di credito d’imposta, (vedi qui il dettaglio) che sono:
- Decreto Sostegni Ter – DL 27 gennaio 2022, n. 4
- Decreto Energia – DL 1 marzo 2022, n. 17
- Decreto Ucraina – DL 21 marzo 2022, n. 21
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato venerdì 13 maggio scorso l’attesa circolare esplicativa sulle modalità di calcolo per individuare l’importo del credito di imposta per l’acquisto dell’energia elettrica per aziende energivore e non.
Vantaggi
Ricordiamo di seguito la sintesi dei provvedimenti sulla base della tipologia di impresa.
ENERGIA ELETTRICA | PRIMO TRIMESTRE 2022 | SECONDO TRIMESTRE 2022 |
ENERGIVORI* | 20% | 25% |
NON ENERGIVORI | 0% | 12% |
* L’energia elettrica prodotta ed autoconsumata rientra nel calcolo del credito di imposta solo per il 2° trimestre 2022.
IMPRESE ENERGIVORE:
Per imprese energivore si intendono le imprese al DM 21 dicembre 2017 iscritte nei registri della CSEA e beneficiarie delle agevolazioni per l’annualità 2022.
Il Decreto Sostegni Ter prevede per le imprese ENERGIVORE (sopra definite), se i costi medi della componente energia elettrica dell’ultimo trimestre 2021, al netto degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, sia riconosciuto un credito di imposta pari al 20% delle spese per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.
Si precisa che per “componente energetica” si tiene conto dei costi sostenuti per l’energia elettrica, il dispacciamento e la commercializzazione.
Si osserva che il credito d’imposta, per espressa previsione normativa, è calcolato sulla base dei consumi effettivi. I consumi stimati non potranno essere presi in considerazione.
Ricordiamo poi che il Decreto Energia ha confermato lo schema DL Sostegni Ter ed ha previsto all’art. 4 sempre per le imprese ENERGIVORE che: se i costi medi per kWh della componente energia elettrica del primo trimestre 2022 hanno subito un incremento superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, è riconosciuto un credito di imposta pari al 20% delle spese per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.
Il Decreto Ucraina ha ridimensionato l’aliquota del detto contributo d’imposta nella misura dal 20 al 25%.
La base di calcolo per la misura è uguale a quella già esposta per il primo trimestre 2022 oltre al fatto che il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta e autoconsumata nel secondo trimestre 2022.
In tal caso, l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione dell’energia elettrica. La norma precisa inoltre che il credito d’imposta sull’energia autoprodotta e autoconsumata nel secondo trimestre 2022 è determinato con riguardo al prezzo convenzionale della stessa, pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale (PUN) dell’energia elettrica.
IMPRESE NON ENERGIVORE:
Per imprese non energivore si intendono tutte le altre imprese diverse da quelle ricadenti nella normativa precedente.
Il Decreto Ucraina all’art. 3 ha riconosciuto un credito di imposta a favore delle imprese NON energivore pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2022 qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo unitario superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019, alle imprese con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW.
Le modalità di calcolo sono identiche a quelle previste per le imprese energivore.
Ricordiamo infine che tutti i crediti d’imposta sono:
- utilizzabili entro la data del 31 dicembre 2022
- cedibili solo per intero, dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari
Azioni del Consorzio Energie Firenze
Nel presente articolo abbiamo riportato sommariamente le indicazioni previste per calcolare la misura del credito d’imposta. Alle aziende Consorziate verrà inviato un vademecum specifico per calcolare in autonomia ed ottenere le agevolazioni, qualora fosse necessario il Consorzio è disponibile gratuitamente a supportare le imprese Consorziate.
Gli uffici del Consorzio rimangano a disposizione ed a supporto di tutte le aziende interessate ad una consulenza dal punto di vista energetico per l’ottenimento del beneficio.
Contatti
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