Aziende energivore: obblighi e opportunità

La Diagnosi energetica invece che un obbligo derivante dalle agevolazioni per le aziende energivore rappresenta ormai per molte imprese un’opportunità per puntare sulla sostenibilità.

Contesto normativo

Facendo riferimento al tema delle aziende energivore, già trattato in vari articoli pubblicati nel nostro sito web www.cefenergia.it, (vedi qui), ricordiamo che ai sensi del D.M. 21 dicembre 2017 e s.m.i. i requisiti da rispettare per l’accesso alle agevolazioni sono:

  1. Consumo medio nel triennio di riferimento di energia elettrica pari ad almeno 1 GWh/anno
  2. Aziende operanti nei settori di attività economica riportati nell’allegato 3 Linee Guida CE e sono caratterizzati da Indice di Intensità Elettrica positivo, determinato in relazione al Fatturato, non inferiore al 2%;
  3. Aziende operanti nei settori di attività di cui all’Allegato 5 alle Linee Guida CE e sono caratterizzati da Indice di Intensità Elettrica positivo, determinato in relazione al VAL, non inferiore al 20%;
  4. Aziende che non rientrano fra quelle di cui ai punti B e C ma già inserite negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica redatti dalla CSEA (Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali) per le annualità 2013 o 2014.

Ricordiamo che l’azienda che rispetta tali requisiti tutti gli anni deve presentare la dichiarazione annuale per iscriversi nel “Registro delle aziende a forte consumo di energia”. La procedura è telematica e si esplica attraverso il portale gestito da CSEA nella finestra temporale che va da fine settembre a metà novembre di ogni anno.

Vantaggi

L’Autorità per l’energia, con la Delibera 217/2020, ha istituito anche una sessione suppletiva per la presentazione della dichiarazione annuale da parte delle imprese energivore prevedendo di fatto una apertura straordinaria del portale CSEA.
Per richiedere le agevolazioni per l’annualità 2021 il portale è stato riaperto dal 26 febbraio 2021 al 29 marzo 2021. Decorso tale termine decadrà il diritto al riconoscimento, per l’anno di competenza 2021, delle agevolazioni di cui al DM 21 dicembre 2017.

Siamo quindi in attesa della pubblicazione da parte dell’Autorità delle Delibere, che verranno poi recepite da CSEA, per la regolazione delle agevolazioni per l’annualità 2022.

Ricordiamo che il livello di agevolazione è in funzione della categoria di azienda energivora riconosciuta da CSEA che è in base all’indice di intensità elettrica rispetto al Valore aggiunto o al Fatturato annuo dell’impresa (requisiti 2 e 3). In linea di massima l’appartenenza alla minore categoria di azienda energivora consente all’impresa di ottenere un risparmio di circa 20.000 €/anno.

Obblighi

Osserviamo che ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 102/2014, le imprese a forte consumo di energia sono tenute a effettuare e presentare all’ENEA una Diagnosi energetica dei propri impianti produttivi entro dicembre dell’anno n+1, (n è l’anno in cui l’impresa ha beneficiato delle agevolazioni per aziende energivore), e successivamente ogni 4 anni.

Tra le novità che segnaliamo con l’entrata in vigore del D. Lgs. 14 luglio 2020 n. 73, che, ha modificato il D. Lgs. 102/2014, è l’introduzione dell’obbligo nell’arco temporale tra una Diagnosi obbligatoria e la successiva di realizzare almeno uno degli interventi di efficienza identificati in sede di Diagnosi.

Il D. Lgs. 73/2020 prevede inoltre per le aziende che non ottemperino, non realizzando alcuno degli interventi identificati, sanzioni da 1.000 a 10.000 €.

Contestualmente alla realizzazione degli interventi si ricorda la necessità dell’installazione di un sistema di misurazione (contatori) per la corretta quantificazione e successiva rendicontazione dei risparmi realizzati (su base annua). Questi dati infatti devono essere trasmessi per via telematica ad ENEA entro il mese di marzo dell’anno successivo alla realizzazione di un qualsiasi intervento (in caso di risparmi misurati superiori al 1% del totale dei consumi del vettore energetico del sito su cui si sia effettuato l’intervento di efficienza).

Le novità della seconda tornata della Diagnosi riguardano inoltre la standardizzazione dei report e, in particolare, del riepilogo dei consumi con annesse linee guida settoriali per la redazione della diagnosi; i requisiti minimi della Diagnosi; la matrice di sistema per le imprese certificate ISO 50001; le linee guida per il monitoraggio, sia nel settore industriale che nel terziario, fondamentali nella seconda tornata in quanto gli audit dovevano essere corredati di un apposito piano di monitoraggio dei consumi.

Si evidenzia nuovamente come sia richiesto che le diagnosi successive alla prima si basino appunto su misure di almeno 12 mesi rilevate in sito da opportuna strumentazione fisica installata e sistema di monitoraggio.

Un’azienda che abbia presentato una Diagnosi nel 2019, per esempio, dovrà avere il sistema di monitoraggio attivo al gennaio 2022, in modo da disporre nel 2023 di almeno 12 mesi di misure per la redazione della nuova Diagnosi, da presentare ad ENEA entro dicembre 2023.

Azioni del Consorzio Energie Firenze

Il Consorzio Energie Firenze, grazie all’ausilio dei suoi professionisti certificati EGE (Esperto in Gestione dell’Energia) e di aziende partener ESCo sono a disposizione delle aziende interessate per una valutazione di fattibilità ad ottenere le agevolazioni per aziende energivore ai sensi della normativa richiamata e ad una consulenza gratuita sul tema dell’opportunità di redigere una Diagnosi energetica aziendale a prescindere dagli obblighi di legge. Questa infatti rappresenta il primo passo necessario per implementare un circolo virtuoso di efficientamento energetico e rendere la propria impresa sostenibile in tutte le sue dimensioni (economica, ambientale e sociale).

Per maggiori informazioni

Consorzio Energie Firenze
Dott.ssa Catia Tarquini
Tel: 055.2707286
email: catia.tarquini@confindustriafirenze.it

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Catia Tarquini