E’ stato pubblicato il D. Lgs. 73/2020 che introduce importanti novità sull’obbligo di realizzazione di interventi di efficienza energetica e monitoraggio dei consumi per le aziende energivore beneficiare delle agevolazioni.
Contesto
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è in vigore il Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 73, di Attuazione della Direttiva 2018/2002/UE che modifica la Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.
Il D. Lgs. 73 introduce modifiche al D. Lgs. 102/2014 che a sua volta ha introdotto, a partire dal 2015, l’obbligo di esecuzione di Diagnosi Energetica ogni 4 anni per le aziende qualificate come energivore, oltre che per le Grandi Aziende.
Novità
Tra le modifiche previste dal recente provvedimento segnaliamo importanti novità in relazione all’obbligo nell’arco temporale tra una Diagnosi obbligatoria e la successiva di realizzare almeno uno degli interventi di efficienza energetica identificati in sede di Diagnosi.
Il D. Lgs. 73 introduce anche sanzioni per le aziende che non ottemperino, non realizzando alcuno degli interventi identificati. Le sanzioni avranno un’ammenda da 1.000 a 10.000 €.
Contestualmente alla realizzazione degli interventi si ricorda la utilità e la necessità dell’installazione di opportuno sistema di misurazione (contatori) per la corretta quantificazione e successiva rendicontazione dei risparmi realizzati (su base annua), dati che devono essere trasmessi per via telematica ad ENEA entro il mese di marzo dell’anno successivo alla realizzazione di un qualsiasi intervento (in caso di risparmi misurati superiori al 1% del totale dei consumi del vettore energetico, esempio energia elettrica, del sito su cui si sia effettuato l’intervento di efficienza).
Il sistema di monitoraggio (contatori dedicati)
Si coglie l’occasione di ricordare nuovamente come sia richiesto che le Diagnosi successive alla prima si basino su misure di almeno 12 mesi rilevate in sito da opportuna strumentazione fisica installata e sistema di monitoraggio.
Un’azienda che abbia presentato ultima Diagnosi nel 2019, per esempio, dovrà avere il sistema di monitoraggio attivo al gennaio 2022, in modo da disporre nel 2023 di almeno 12 mesi di misure per la redazione della nuova Diagnosi, da presentare ad ENEA entro dicembre 2023.
Nel report di Diagnosi è presente un capitolo dedicato al tema del monitoraggio, ove si riportano oltre agli obiettivi minimi richiesti di copertura dei consumi sotto monitoraggio (es. 65% delle Attività principali e 10% servizi Ausiliari e 5% Servizi Generali), alcuni suggerimenti sui carichi ed eventualmente sui punti di misura ove inerire i misuratori per realizzare un corretto sistema di monitoraggio.
Avere attivo un sistema di monitoraggio con misure disponibili per la redazione dell’aggiornamento periodico della Diagnosi consentirà, non solo di monitorare in tempo reale i consumi e quindi i costi energetici, rendendo facile l’allocazione delle voci di produzione e quindi rendicontare ed elaborare statistiche di profitto, ma anche di ridurre il costo del consulente E.S.Co. e/o E.G.E. certificato, come richiesto appunto dal D. Lgs. 102, per la realizzazione della Diagnosi.
Per maggiori dettagli gli uffici del Consorzio Energie Firenze sono a disposizione, tramite partner tecnici affidabili, per la completa assistenza dell’impresa che vuole investire in efficienza energetica: dalla progettazione, realizzazione e gestione degli eventuali incentivi.
Contatti
Consorzio Energie Firenze
Dott.ssa Catia Tarquini
Tel. 055.2707286
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