Apertura del Portale per la presentazione alla CSEA, nel corso della sessione suppletiva, della dichiarazione per l’ammissione all’agevolazione per l’annualità di competenza 2024, da parte delle imprese a forte consumo di energia elettrica
Contesto
In data 1 agosto 2024 la CSEA ha pubblicato la circolare 42/2024 https://www.csea.it/settore-elettrico/circolare-n-42-2024-elt/. che dispone l’apertura del Portale per la presentazione, nel corso della sessione suppletiva, della dichiarazione per l’ammissione all’agevolazione per l’annualità di competenza 2024, da parte delle imprese a forte consumo di energia elettrica
Con la deliberazione 343/2024 R/eel l’ARERA ha adottato, per il periodo transitorio di applicazione delle agevolazioni per l’annualità 2024, modalità e tempistiche per l’apertura del Portale.
Pertanto, la CSEA, così come definito al punto 2 della deliberazione 343/2024 R/eel, procederà all’apertura del Portale per la presentazione delle dichiarazioni per l’anno 2024 – sessione suppletiva – a far data dal 05 agosto 2024 e fino alle ore 23:59 del 10 settembre 2024.
Novità
Decorso tale termine, in assenza delle previste dichiarazioni, decade il diritto al riconoscimento, per l’anno di competenza 2024, delle agevolazioni di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 131/2023.
Eccezionalmente per la sessione suppletiva 2024, secondo quanto previsto ai punti 2 e 5 della deliberazione 343/2024 R/eel, non si applica la condizione di perdita di 1/12 dell’agevolazione di cui al comma 3.10 dell’Allegato A alla deliberazione 619/2023/R/eel.
Inoltre, ai sensi del punto 5 della deliberazione 343/2024 R/eel, non è dovuto l’importo del contributo a carico delle imprese a copertura dei costi amministrativi della CSEA.
Si precisa inoltre che per le imprese in classe di agevolazione VALRx ammesse tramite la sessione suppletiva, la contribuzione deve comunque essere versata interamente nella misura prevista dall’Allegato A alla deliberazione 619/2023 R/eel secondo le modalità e le tempistiche comunicate da CSEA a mezzo PEC.
In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione entro 60 giorni dall’invio della contestazione all’impresa da parte della CSEA comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni eventualmente già godute, con obbligo di restituzione delle stesse.