Molte le novità per potenziare il sistema: dall’introduzione di nuovi strumenti e nuove schede tecniche a sostegno degli interventi di piccole dimensioni alla riorganizzazione della gestione del meccanismo di certificazione dei TEE.
Premessa
La bozza della Strategia Energetica Nazionale elaborata dal Governo, attualmente in discussione tra le parti sociali. individua i TEE quale strumento più indicato per raggiungere gli obiettivi energetici imposti dall’’Unione Europea del 20-20-20.
Il 28 dicembre è stato dunque approvato il nuovo Decreto Ministeriale sui Certificati Bianchi o Titoli di Efficienza Energetica (TEE).
Il Decreto, relativo alla “Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi”, era molto atteso dagli operatori, giacché dovevano essere stabiliti i nuovi obblighi di efficienza energetica che i distributori di energia elettrica e di gas devono conseguire annualmente tramite questo meccanismo nei prossimi anni (gli ultimi obblighi emanati sono scaduti).
Novità
Il decreto si pone come obiettivo “anche alla luce dell’introduzione di nuovi strumenti a sostegno degli interventi di piccole dimensioni, dei consumi finali nel settore residenziale e nell’edilizia, di potenziare la capacità di utilizzare il sistema dei certificati bianchi, con opportuni adeguamenti e potenziamenti, al sostegno di interventi nei settori industriale ed infrastrutturale”.
I TEE potranno esser richiesti dai distributori di energia, dalle ESCo e anche dalle pubbliche amministrazioni e dalle imprese che abbiano nominato l’energy manager secondo la Legge 10/91.
Il provvedimento stimola il mercato delle certificazioni, infatti, decorsi due anni dall’emanazione del decreto, per le ESCo è previsto che sia richiesta la certificazione di cui alla norma UNI CEI 11352 e ai soggetti che assumono la funzione di energy mananger è richiesta la certificazione di cui alla norma UNI CEI 11339.
Il Decreto definisce gli obiettivi obbligatori di incremento dell’efficienza energetica per il periodo 2013-2016, tenendo conto del target di riduzione dei consumi energetici fissato dal Piano Nazionale di Azione di Efficienza Energetica 2011 (PAEE 2011) per il 2016 ed individuando, sul piano programmatico, una dinamica di crescita dei medesimi obiettivi al 2020, al fine di raccordare il sistema dei certificati bianchi con gli obiettivi nazionali al 2020.
L’obiettivo di riduzione dei consumi energetici fissato dal PAEE 2011 per il 2016 è pari a 10,8 Mtep di energia finale, equivalenti a circa 15 Mtep di energia primaria e al 2020 il target di risparmio è di 15,9 Mtep, equivalenti a circa 22 Mtep di energia primaria. Il Governo punta ad una ulteriore riduzione per il 2020, con un obiettivo di 18,6 Mtep di energia finale, equivalenti a 26 Mtep di energia primaria e attribuisce al sistema TEE una quota pari a circa un terzo del target di riduzione dei consumi energetici. In sintesi, gli obiettivi complessivi nazionali di energia primaria risparmiata con i TEE sono:
a) 4,6 Mtep di energia primaria al 2013;
b) 6,2 Mtep di energia primaria al 2014;
c) 6,6 Mtep di energia primaria al 2015;
d) 7,6 Mtep di energia primaria al 2016.
Il decreto inoltre dispone il passaggio al Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) dell’attività di gestione del meccanismo di certificazione e l’Autorità dell’Energia Elettrica e del Gas (AEEG) dovrà rendere disponibili le banche dati dei progetti entro 15 giorni, mentre il ruolo dell’Enea passa dal compito di valutazione dei progetti, alla predisposizione di guide operative alle attività di controllo e, addirittura, di consulenza (come RSE SPA -Ricerca Sistema Energetico) sui grandi progetti.
A tutela del prosieguo è inserito un comma per cui a decorrere dal 1° gennaio 2017, qualora non siano stati definiti obiettivi per gli anni successi al 2016 il GSE ritira, per gli anni successivi, i certificati bianchi generati dai progetti precedentemente realizzati e da quelli in corso, provvedendo ad assegnare ai soggetti titolari un contributo pari alla media delle transazioni di mercato registrate nel quadriennio 2013-2016 decurtata del 5%.
Per le modalità di attuazione e di controllo degli interventi per gli anni 2013 e 2014 qualora il soggetto obbligato consegua una quota dell’obbligo di propria competenza inferiore al 100%, ma comunque pari o superiore al valore minimo del 50%, può compensare la quota residua nel biennio successivo senza incorrere in sanzioni. Per gli anni 2015 e 2016 tale valore minimo è fissato al 60%.
Il decreto approva anche 17 nuove schede tecniche, predisposte dall’Enea. ENEA e RSE, sono tenute a predisporre, entro 6 mesi, nuove schede tecniche per la misurazione, la verifica e quantificazione dei risparmi energetici per interventi nei settori dell’informatica e delle telecomunicazioni, del recupero termico, del solare termico a concentrazione, dei sistemi di depurazione delle acque e della distribuzione dell’energia elettrica.
Si modificano anche leggermente le tempistiche di gestione dei progetti: il GSE emetterà il parere sulla proposta di progetto e di programma di misura (PPM) entro 60 giorni dalla data di ricezione. In caso di richiesta di modifiche o integrazioni della proposta presentata il termine viene sospeso fino alla ricezione delle informazioni richieste e ridefinito in 45 giorni dalla ricezione delle informazioni richieste. Trascorsi i termini di cui sopra, vale, come oggi, il silenzio assenso.
Il GSE, coadiuvato da ENEA, esegue i necessari controlli per la verifica della corretta esecuzione tecnica ed amministrativa dei progetti che hanno ottenuto certificati bianchi anche attraverso sopralluoghi, obbligatori per progetti che generano risparmi di energia superiori a 3.000 tep/annui.
I criteri per la determinazione del contributo tariffario per i costi sostenuti dai soggetti obbligati e quindi per la determinazione del valore dei TEE rimangono in capo all’AEEG che dovrà tener conto dei prezzi di mercato dei TEE e definire un limite massimo di rimborso tariffario.
Altra importante novità è inserita all’art.8 e riguarda i grandi progetti definiti come: “…progetti di efficientamento energetico realizzati su infrastrutture, su processi industriali o relativi ad interventi realizzati nel settore dei trasporti, che generano, nell’arco di un anno dalla loro implementazione, risparmi, anche potenziali, superiori o uguali a 35.000 tep (annui)”: ai grandi progetti è riservata una premialità fino al 50%.
Anzitutto i risparmi “potenziali” comportano ampie discrezionalità di valutazione, ma soprattutto le possibilità che i “Grandi progetti” possano assorbire quantità ingenti di incentivi, a vantaggio di alcune infrastrutture nell’industria o nei trasporti realizzate per fini non specifici di risparmio energetico, spaventano gli operatori e i consumatori che saranno tenuti a finanziare in tariffa gli interventi.
Iniziative di CEF – Consorzio Energie Firenze
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