Fonti rinnovabili: pubblicate dall’Autorità per l’energia elettrica e gas le nuove regole per lo scambio sul posto. Ltaico

L’Autorità definisce la nuova regolazione dello scambio sul posto al fine di rivedere le modalità di restituzione degli oneri generali di sistema e di semplificarne la fruizione anche per gli impianti già entrati in esercizio.

Torniamo sul tema tanto discusso del meccanismo degli incentivi a sostegno degli impianti di produzione energia elettrica fotovoltaica. Il 21 Dicembre l’AEEG ha pubblicato la Delibera 570-12 “Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per l’erogazione del servizio di scambio sul posto (TISP): condizioni per l’anno 2013”.

Con il presente documento, l’Autorità definisce la nuova regolazione dello scambio sul posto, al fine di rivedere le modalità di restituzione degli oneri generali di sistema e di semplificarne la fruizione anche per gli impianti già entrati in esercizio, dando attuazione alle disposizioni previste dal decreto interministeriale 6 luglio 2012. La nuova regolazione trova applicazione dall’anno 2013.

Novità
L’Autorità per l’energia ha approvato la Delibera 570/2012/R/efr, che prevede nuove regole per lo “Scambio sul posto” che consente agli impianti di energia rinnovabile di immettere in rete l’energia elettrica non consumata, per poterla poi prelevare in un momento diverso da quello in cui viene prodotta.

Nello specifico la delibera prevede nuove modalità di restituzione degli oneri di sistema, introducendo un limite massimo definibile di anno in anno, a seconda del peso complessivo degli stessi oneri di sistema sulle bollette elettriche. Per quest’anno il limite è stato definito esclusivamente per gli impianti che hanno una potenza compresa tra i 20 e i 200 kW.

Il Testo integrato TISP introduce alcune novità lasciando però invariati alcuni aspetti fondamentali dello Scambio sul posto. Tra gli aspetti non modificati ricordiamo:

– lo scambio sul posto continua ad essere regolato sulla base della compensazione economica tra l’energia elettrica immessa e l’energia elettrica prelevata, come già avveniva con la deliberazione ARG/elt 74/08;
– come con la precedente regolamentazione, l’utente dello scambio acquista l’intera quantità di energia elettrica prelevata da un qualsiasi venditore (ivi inclusi i venditori in maggior tutela per gli aventi diritto) e sigla con il GSE la convenzione per lo scambio sul posto, sulla base della quale il GSE prende in consegna l’intera quantità di energia elettrica immessa, vendendola sul mercato e regolando i contratti di trasmissione, distribuzione e di dispacciamento con le imprese distributrici e con Terna S.p.A.;
– il GSE eroga all’utente dello scambio un contributo in conto scambio, pari alla somma di due componenti: la prima finalizzata alla valorizzazione dell’energia elettrica immessa in rete; la seconda (che rappresenta il vero e proprio incentivo intrinseco nello scambio sul posto) finalizzata alla restituzione di alcuni componenti tariffarie.

Il provvedimento introduce poi alcune modifiche che riguardano alcune semplificazioni burocratiche e procedurali come l’eliminazione dei dati relativi alle singole bollette e la standardizzazione del corrispettivo unitario di scambio forfetario. In particolare:

– le modalità di restituzione delle componenti tariffarie variabili inizialmente allocate all’utente dello scambio per la quantità di energia elettrica scambiata;
– la semplificazione delle condizioni procedurali sottostanti all’erogazione del servizio di scambio sul posto, tramite l’eliminazione dei dati relativi alle singole bollette e la standardizzazione del corrispettivo unitario di scambio forfetario, espresso in c€/kWh, pari alla somma delle componenti tariffarie variabili “rimborsabili”.

Le semplificazioni introdotte fanno sì che, ai fini dello scambio sul posto, non siano più coinvolte le società di vendita come invece era previsto dalla deliberazione ARG/elt 74/08. Con il nuovo sistema, in pratica, saranno coinvolti solo GSE e utenti dello scambio, con la conseguente riduzione dei flussi informativi.

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