Aziende Energivore: attesa la delibera di ampliamento Codici ATECO

La Comunicazione 2022/C 80/01 della Commissione Europea “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022” ha previsto un ampliamento dei Codici ATECO beneficiari delle agevolazioni per aziende energivore.

Contesto

Torniamo sul tema delle agevolazioni per le aziende a forte consumo di energia elettrica (c.d. energivore) di cui al D.M. del 21 dicembre 2017 in quanto verso fine del mese di settembre l’Autorità per l’energia e la CSEA pubblicano i relativi provvedimenti per l’espletamento delle attività inerenti alla successiva annualità. Per il dettaglio della normativa e delle agevolazioni in vigore si rimanda ai precedenti articoli pubblicati QUI.

Novità

Ricordiamo che la Comunicazione della Commissione Europea “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022” (2022/C 80/01) ha previsto, tra i vari articoli, l’ampliamento dei codici ATECO eleggibili per la disciplina delle aziende ad alta intensità energetica, già modificati con il D.M. del 21 dicembre 2017 che ha riformato il meccanismo di agevolazione. Per il dettaglio della Comunicazione della Commissione Europea, presente qui in allegato, si rimanda al precedente articolo pubblicato QUI.

La stessa Comunicazione della Commissione europea prevede che gli Stati membri debbano adeguare, ove necessario, i regimi esistenti di protezione dell’ambiente e di aiuti energetici entro il 31 dicembre 2023.

Alcuni degli effetti di tale adeguamento potrebbero essere:

  1. Effettuare gli investimenti conseguenti alle prescrizioni degli audit energetici (quelli con tempi di ritorno entro 3 anni)
  2. Produzione da fonti rinnovabili per i settori che, non presenti nell’elenco dei codici NACE UE, l0Italia vorrà comunque inserire tra gli energivori.

Analizzando la sezione 4.11 della Comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 (richiamata dalla Comunicazione della Commissione europea 2023/C 56/02; e a sua volta richiamata dalla Memoria di Arera 306/2023/I/COC), si può dedurre quanto segue, riguardo i seguenti punti:

  1. modifiche dell’elenco dei settori ammissibili
    • Modifiche ai codici NACE ammissibili (“settori ad alto rischio” del punto 405 ) presenti nella tabella nell’ allegato I (da pagina 84 della Comunicazione).
    • Possono inoltre essere considerati ammissibili anche codici NACE che non sono presenti nella tabella nell’allegato I (ovvero i “settori a rischio” del punto 405 b ) a patto che:
      • Soddisfino certi criteri che gli Stati membri dovranno dimostrare (per ulteriori dettagli vedere il punto 406 della comunicazione);
      • Si applichino le nuove norme sulle “green conditionality”, ovvero a patto che questo imprese “riducano l’impronta di carbonio del loro consumo di energia elettrica. A tal fine i beneficiari copriranno almeno il 50 % del loro consumo di energia elettrica con energia da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10 % sarà coperto da uno strumento quale un contratto di compravendita di energia elettrica o almeno il 5 % sarà coperto dalla produzione elettrica nel sito o in prossimità del sito”.
  1. differenze nei contributi minimi agli oneri per lo sviluppo delle fonti rinnovabili da parte delle imprese energivore
  • Le agevolazioni per gli energivori saranno accettate dalla Commissione EU se i settori, oltre ad essere ammissibili “coprono rispettivamente almeno il 15 % e il 25 % dei costi generati dai prelievi sull’energia elettrica”;
  • Oppure, “gli Stati membri possono […] limitare i costi supplementari derivanti dai prelievi sull’energia elettrica allo 0,5 % del valore aggiunto lordo delle imprese” ad alto rischio (quelle al punto 405a, e in allegato I), “e all’1 % del valore aggiunto lordo delle imprese” a rischio (quelle al punto 405b );

Infine “La Commissione ritiene inoltre che, affinché l’aiuto sia proporzionato, tali sgravi non debbano determinare un prelievo inferiore a 0,5 EUR/MWh”.

  1. nuove norme sulle “green conditionality” che devono essere rispettate dalle imprese energivore per fruire dell’agevolazione
  • Vedere il punto 1.
  • Inoltre i punti 414 e 415, della Comunicazione, recitano quanto segue:
    • 414 – per ottenere le suddette agevolazioni “lo Stato membro deve impegnarsi a verificare che il beneficiario rispetti l’obbligo di eseguire un audit energetico”;
    • 415 – “lo Stato membro deve inoltre impegnarsi a monitorare che i beneficiari (tenuti a eseguire un audit energetico) […] adottino una o più delle seguenti misure:
    • attuino le raccomandazioni contenute nella relazione di audit, nella misura in cui il tempo di ammortamento degli investimenti in questione non superi i tre anni e il costo dei loro investimenti sia proporzionato;
    • riducano l’impronta di carbonio del loro consumo di energia elettrica, in modo da coprire almeno il 30 % del loro consumo di energia elettrica da fonti che non emettono carbonio;
    • investano una quota significativa, pari almeno al 50 %, dell’importo dell’aiuto in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra dell’impianto; se del caso, l’investimento dovrebbe determinare un livello di riduzioni ben al di sotto del pertinente parametro di riferimento utilizzato per l’assegnazione gratuita nel sistema di scambio di quote di emissione dell’UE”.
  1. norme transitorie

Riportiamo infine che ai punti 416-17-18-19 si recita: “Al fine di evitare cambiamenti perturbatori del carico di prelievi delle singole imprese che non soddisfano le condizioni di ammissibilità di cui alla sezione 4.11, gli Stati membri possono istituire un piano di transizione per tali imprese. […]”. Transizione da completarsi entro il 2028. Rimando al testo integrale qui allegato per ulteriori dettagli.

Sarà cura degli uffici del Servizio Energia seguire con attenzione l’aggiornamento della normativa di settore e rimanere a disposizione delle imprese associate per maggiori chiarimenti.

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Catia Tarquini