Credito di imposta: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla definizione di sussidi per il calcolo del credito di imposta

Risposta dell’Agenzia delle entrate sulla definizione di “sussidi” per il calcolo della spesa della componente energetica del credito di imposta energia

Premessa

Il Governo nel corso del 2022 e nei primi mesi del 2023 ha voluto supportate famiglie e imprese con misure di sostegno che andassero a mitigare gli effetti del caro energia.

Ha quindi emanato numeri provvedimenti e in particolare, all’articolo 6, comma 1, del decreto legge del 9 agosto 2022 n. 115 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, riconosce, in favore delle ”imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017” un ”contributo straordinario”, fruibile sotto forma di credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica acquistata ed impiegata nell’attività economica durante il terzo trimestre 2022 (di seguito anche ”Credito energivori terzo trimestre 2022”), a condizione che i ”costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi” abbiano subito ”un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell’anno 2019” (di seguito anche ”test dell’incremento del 30 per cento”).

E così per tutta normativa relativa al contributo straordinario previsto dal Governo sotto forma di credito di imposta in tema di energia è stato inserita la dicitura “al netto delle imposte e degli eventuali sussidi” senza però avere chiarimenti in merito alla natura di questi sussidi.

Novità

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 355 sul tema dell’appartenenza o meno del credito di imposta al novero dei “sussidi” da prendere in considerazione nei calcoli per i crediti di imposta. E questi sia per aziende a forte consumo di energia che diverse da queste.

La risposta all’interpello, che pubblichiamo qui in allegato, esclude dalla nozione di sussidio, i crediti di imposta relativi al trimestre precedente. Pertanto andrà considerato nel calcolo del credito di imposta l’importo totale della spesa relativa alla componente energetica al lordo del credito di imposta spettante per i periodi precedenti.

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Catia Tarquini