Decreto Bollette: il Governo riduce le misure per le imprese contro il caro energia

E’ stato pubblicato il D.L. 34/2023, Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali: cosiddetto Decreto bollette.

Contesto

Dopo molte modifiche e indiscrezioni il 30 marzo 2023 è stato pubblicato il D.L. 34/2023, dove al Capo I riporta le “Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico del gas naturale.”

Tuttavia le misure previste dal decreto sono molto ridimensionate rispetto alle misure di sostegno in scadenza al 31 marzo e il provvedimento vale complessivamente poco meno di 5 miliardi di euro.

Principali misure del decreto

All’art. 1 è stato prorogato il Bonus sociale elettrico e sul gas per i clienti domestici economicamente
svantaggiati (ISEE inferiore a 15.000€/anno) e i clienti domestici in gravi condizioni di salute.

All’art. 2 è stata prorogata la riduzione dell’IVA al 5% e degli oneri generali nel settore del gas per il secondo trimestre 2023 sulle forniture di servizi di teleriscaldamento e sulle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metanoPer tutte le forniture di gas metano per combustione per usi civili e industriali per le fatture emesse per aprile-maggio-giugno 2023 l’IVA sarà infatti ancora al 5%. Invece, in considerazione della riduzione dei prezzi del gas naturale all’ingrosso, le aliquote negative della componente tariffaria UG2C applicata agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi all’anno sono confermate limitatamente al mese di aprile 2023, in misura pari al 35% del valore applicato nel trimestre precedente. Le aliquote delle componenti tariffarie relative agli altri oneri generali di sistema per il settore del gas sono mantenute azzerate per il secondo trimestre 2023. Pertanto, si ha una parziale reintroduzione degli oneri di sistema sul gas.

Nulla è scritto in merito agli oneri generali sull’energia elettrica che, lo ricordiamo, finora sono stati eliminati per i clienti domestici. Dal prossimo aggiornamento tariffario dell’Autorità dovrebbero quindi tornare in vigore.

All’art. 3 viene introdotto un nuovo contributo a favore per le famiglie in caso di prezzi gas elevati, cosiddetto “bonus riscaldamento”, che sarà erogato da ottobre a dicembre 2023, a quota fissa e differenziato in base alle
zone climatiche. Con decreto ministeriale saranno definiti i criteri di assegnazione che prevedono l’erogazione solo nel caso in cui la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all’ingrosso dei mesi ottobre-dicembre 2023, superi la soglia di 45 euro/MWh.

All’art. 4 viene prorogato per il secondo trimestre 2023 il credito d’imposta, in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, utilizzabile entro il 31 dicembre 2023. Le aliquote riconosciute sono state notevolmente ridotte rispetto a quelle in vigore per il primo trimestre 2023. In particolare:

  • Elettrivori iscritti alla CSEA: abbassato il sussidio al 20% della spesa materia energia sostenuta tra aprile e giugno 2023. Restano i requisiti e le condizioni relative ai crediti d’imposta per l’annualità 2022: sarà quindi necessario, per poter usufruire dell’agevolazione, verificare di aver subito un aumento del costo dell’energia (calcolato in €/kWh sulle voci “spesa materia energia” e l’energia attiva fatturata) superiore al 30% tra il primo trimestre 2019 e il primo trimestre 2023.
  • Gasivori iscritti alla CSEA: abbassato il sussidio al 20% della spesa materia energia sostenuta tra aprile e giugno 2023. Restano i requisiti e le condizioni relative ai crediti d’imposta per l’annualità 2022, ma viene aggiunto il requisito di iscrizione al registro dei gasivori. In questo caso, come anche per le imprese non gasivore, non è necessario verificare l’aumento con il costo della materia prima in fattura, in quanto la normativa fa riferimento alla media dei prezzi del Mercato Infragiornaliero (Media Q1 2019: 20,93 €/MWh – Media Q1 2023: 56,859 €/MWh = Aumento: 63%).
  • Aziende NON elettrivore con contatori superiori a 4,5 kW di potenza: abbassato il sussidio al 10% della spesa materia energia sostenuta tra aprile e giugno 2023. Restano i requisiti e le condizioni relative ai crediti d’imposta per l’annualità 2022: sarà quindi necessario, per poter usufruire dell’agevolazione, verificare di aver subito un aumento del costo dell’energia (calcolato in euro/kWh sulle voci “spesa materia energia” e l’energia attiva fatturata) superiore al 30% tra il primo trimestre 2019 e il primo trimestre 2023.
  • Aziende NON gasivore: abbassato il sussidio al 20% della spesa materia energia sostenuta tra aprile e giugno 2023. Restano i requisiti e le condizioni relative ai crediti d’imposta per l’annualità 2022. In questo caso, come anche per le imprese gasivore, non è necessario verificare l’aumento con il costo della materia prima in fattura, in quanto la normativa fa riferimento alla media dei prezzi del Mercato Infragiornaliero.

Infine, riguardo alla comunicazione da effettuare al venditore, si ricorda che il requisito per la richiesta prevede che possano effettuarla solamente coloro che, nel primo trimestre 2023, nel secondo trimestre 2023 e nel primo trimestre 2019, si sono riforniti dallo stesso fornitore. Le modalità per la richiesta rimangono uguali, ARERA entro 10 giorni pubblicherà il formato che i venditori dovranno comunicare ai clienti.

Di seguito una tabella riassuntiva della normativa di riferimento, le aliquote dei crediti di imposta e i relativi codici tributo.

Gli uffici del Consorzio rimangano a disposizione.

tabella

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Catia Tarquini