La CSEA ha pubblicato la circolare di apertura dal 14 ottobre 2022 al 28 novembre 2022 del portale per la presentazione delle domande di agevolazione per le aziende energivore relative all’annualità 2023.
Contesto
Torniamo sul tema delle agevolazioni per le aziende energivore per l’annualità 2023 di cui al D.M. del 21 dicembre 2017.
Dopo un primo rinvio da parte della CSEA finalmente, con la circolare n. 41/2022/ELT del 7 ottobre2022, la Cassa ha pubblicato l’apertura del Portale, accessibile tramite l’applicazione web disponibile sul sito di Cassa (www.csea.it) cliccando sul riquadro ENERGIVORI.
Il sistema telematico consente l’invio della dichiarazione alla CSEA solo alle imprese che soddisfano i requisiti di cui al D.M. 21 dicembre 2017, così come modificato dal D.M. 27 ottobre 2021, nonché quelli previsti dalla deliberazione dell’Autorità 921/2017/R/eel e s.m.i.; qualora infatti i dati inseriti non risultino conformi ai requisiti indicati dalla normativa di riferimento, non sarà possibile effettuare l’invio della dichiarazione.
Le imprese potranno accedere al sistema telematico per le citate dichiarazioni dal giorno 14 ottobre 2022 fino alle ore 23:59 del 28 novembre 2022.
Decorso il suddetto termine, l’iscrizione all’elenco delle imprese a forte consumo di energia per l’annualità di competenza 2023 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva.
Entro il 18 dicembre 2022 la Cassa pubblicherà sul proprio sito internet l’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno di competenza 2023, distinte per classi di agevolazione.
Infine, si rammenta che ai sensi dell’art. 8 della Delibera 217/2020/R/eel per tutte le imprese che presentano la richiesta di ammissione ai benefici, sia durante l’apertura ordinaria del portale che durante la sessione suppletiva, sarà applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla CSEA. Il contributo è stato fissato dall’ARERA pari a:
- 100 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
- 300 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.
Il pagamento di tale contributo è condizione necessaria per l’inserimento dell’impresa in elenco e non è in alcun caso rimborsabile. Le imprese riceveranno lo IUV utile al pagamento del suddetto contributo a mezzo PEC.
I requisiti per l’accesso
Ricordiamo che le condizioni da rispettare per l’accesso all’agevolazione “Post-riforma” per l’annualità 2023 sono:
- Consumo medio nel triennio di riferimento di energia elettrica pari ad almeno 1 GWh/anno
- Aziende operanti nei settori di attività economica riportati nell’allegato 3 Linee Guida CE e sono caratterizzati da un Indice di Intensità Elettrica positivo, determinato in relazione al FAT, maggiore al 2%
- Aziende operanti nei settori di attività di cui all’Allegato 5 alle Linee Guida CE e sono caratterizzati da Indice di Intensità Elettrica positivo, determinato in relazione al VAL, non inferiore al 20%
Il triennio di riferimento è stato anche quest’anno depurato del 2020, anno della pandemia. Pertanto per il calcolo dei consumi gli anni di riferimento saranno il 2019 e 2021.
L’agevolazione
La componente Asos dei cosiddetti Oneri di Sistema è azzerata in fattura del fornitore elettrico e la contribuzione gestita direttamente con CSEA in forma “una tantum” per ciascuna annualità.
Il livello di contribuzione al pagamento della componente Asos per le imprese con Indice di Intensità Elettrica rispetto al VAL maggiore o uguale al 20% è parametrato rispetto allo stesso VAL nella misura di cui alla tabella seguente:
Classe iVAL | Contribuzione Asos |
20% ≤ iVAL < 30% | 2,5% del VAL |
30% ≤ iVAL < 40% | 1,5% del VAL |
40% ≤ iVAL < 50% | 1% del VAL |
iVAL > 50% | 0,5% del VAL |
Per le altre imprese energivore eleggibili con Indice di Intensità Elettrica rispetto al VAL minore al 20%, invece, la contribuzione al pagamento della componente Asos è gestita direttamente in fattura del fornitore, sotto forma di “sconto”, e decresce al crescere dell’intensità elettrica rispetto al fatturato (iFAT), secondo il seguente schema:
Classe iFAT | Contribuzione Asos |
< 2% | 100% |
2% ≤ Ifat ≤ 10% | 55% |
10% < Ifat ≤ 15% | 40% |
Ifat > 15% | 25% |
Per ulteriori chiarimenti e necessità questi uffici sono a disposizione.