Fonti rinnovabili: in vigore il Decreto RED II sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili

Approvato il nuovo D. Lgs. 199/2021 di recepimento della Direttiva UE 2018/2001 (RED II) sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.

Contesto
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D. Lgs. n. 199 dell’8 novembre 2021, l’Italia ha completato il processo di recepimento della Direttiva comunitaria 2018/2001 sulla promozione delle rinnovabili (nota come “RED II”).

Il D. Lgs. RED II, in vigore dal 15 dicembre, definisce e aggiorna il quadro istituzionale, finanziario e giuridico e gli strumenti di promozione necessari al raggiungimento degli obiettivi
d’incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030, coerentemente con quanto già stabilito a livello europeo e, in ambito nazionale, con il PNRR e il Piano Nazionale Energia
e Clima (PNIEC), sempre nell’ottica della completa decarbonizzazione del sistema energetico al 2050.

Si tratta di un provvedimento corposo con tante novità. In allegato il documento completo.

Si riportano di seguito delle considerazioni di sintesi sui principali macro-temi trattati, che sono:

1. Individuazione di superfici e aree idonee (e non idonee) del paese da destinare all’installazione degli impianti a fonti rinnovabili.
Prima di tutto, il Governo individuerà superfici e aree idonee (e non idonee) del paese da destinare all’installazione degli impianti a fonti rinnovabili.

Sarà il MITE (Ministero della Transizione Ecologica) a dettare:

  • i criteri per trovare le aree da destinare all’installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicate nel PNIEC, stabilendo le modalità per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile per unità di superficie;
  • le modalità per individuare superfici, aree industriali dismesse e altre aree compromesse, abbandonate e marginali idonee alla installazione di impianti.
  • tutte le aree individuate dal Governo per l’edificazione degli impianti a energie rinnovabili potranno essere soggette a espropri (art.18 comma 1 lettera) del D. L. 77/2021  c.d. Semplificazioni Bis)

2. Incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
Il provvedimento prevede inoltre regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con incentivi ad hoc in funzione della tecnologia e della potenza.

Sono previsti anche regimi di sostegno per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, il biometano e lo sviluppo tecnologico e industriale.

Entro 180 giorni dalla entrata in vigore del D. Lgs., il Ministero emanerà opportuni Decreti con i dettagli e le tariffe incentivanti previste (cosiddetti Decreto FER 2). Da segnalare che:

  • Per impianti di piccola taglia aventi potenza inferiore ad 1 MW, di tecnologie già competitive (si pensa a fotovoltaico ed eolico), l’incentivo è attribuito attraverso una richiesta da effettuare direttamente alla data di entrata in esercizio, fermo restando il rispetto di requisiti tecnici e di tutela ambientale.
  • Per i grandi impianti, con potenza superiore a una soglia almeno pari a 1 MW, l’incentivo è attribuito attraverso procedure competitive di aste al ribasso effettuate in riferimento a contingenti di potenza, come avveniva già nell’ultimo schema di incentivazione.
  • Per impianti innovativi l’incentivo è attribuito tramite bandi in cui sono messi a disposizione contingenti di potenza e sono fissati criteri di selezione basati sul rispetto di requisiti tecnici, di tutela ambientale e del territorio e di efficienza dei costi.

Inoltre, tra l’altro:

  • è promosso l’abbinamento delle fonti rinnovabili con i sistemi di accumulo, in modo da consentire una maggiore programmabilità delle fonti, anche in coordinamento con i meccanismi di sviluppo della capacità di stoccaggio centralizzata;
  • è stabilito un accesso prioritario per gli impianti realizzati nelle aree identificate come idonee, a parità di offerta economica;
  • è agevolata la partecipazione agli incentivi a chi installi impianti fotovoltaici a seguito di rimozione dell’amianto con agevolazioni premiali.

3. Norme transitorie di raccordo tra vecchio schema (FER 1) e schema da venire.
Fino alla emanazione dei Decreti attuativi, in raccordo con la precedente struttura degli incentivi alle fonti rinnovabili di cui al cosiddetto Decreto FER 1, Decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, basata su contingenti di potenza da assegnare, sull’iscrizione ad appositi registri per impianti con potenza < 1 MW e sulla partecipazione ad aste al ribasso per impianti > 1 MW, il GSE organizza ulteriori procedure mettendo a disposizione la potenza residua non assegnata, fino al suo esaurimento, con le modalità previste.

4. Comunità energetiche rinnovabili
Sono introdotte alcune novità, tra le quali si segnalano:

  • possono accedere all’incentivo gli impianti a fonti rinnovabili che hanno singolarmente una potenza non superiore a 1 MW (in precedenza limite a 200 kW);
  • l’incentivo è erogato solo in riferimento alla quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo connesse sotto la stessa cabina primaria (in precedenza cabina secondaria, con importanti complessità per l’identificazione);
  • l’incentivo è erogato in forma di tariffa incentivante attribuita alla sola quota di energia prodotta dall’impianto e condivisa all’interno della configurazione;
  • è previsto un unico conguaglio, composto dalla restituzione di alcune componenti della distribuzione e dall’incentivo;
  • la domanda di accesso agli incentivi è presentata alla data di entrata in esercizio e non è richiesta la preventiva iscrizione a bandi o registri e l’accesso all’incentivo è garantito fino al raggiungimento di contingenti di potenza stabiliti, su base quinquennale.

5. Semplificazione procedimenti di autorizzazione
Il Decreto apporta semplificazioni ai procedimenti autorizzativi e amministrativi per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione. In particolare, previste anche alcune semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili al servizio di edifici.

6. Obbligo di utilizzo dell’energia rinnovabile per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici
I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti, per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, prevedono l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento.

7. Mobilità elettrica: semplificazioni in materia di autorizzazione delle infrastrutture di ricarica
Per promuovere l’installazione di punti di ricarica dei veicoli elettrici, favorendo la semplificazione delle procedure autorizzative, si va a modificare l’art.57 del Decreto Legge 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 120/2020 – Decreto Semplificazioni 1.

Azioni del Consorzio Energie Firenze
Considerando l’autoproduzione di energia, in particolare da fonti rinnovabili, un investimento interessante se non necessario verso il sentiero della sostenibilità energetica  ed ambientale di un’impresa il Consorzio è a disposizione, tramite gli esperti tecnici dei propri partener, a offrire gratuitamente studi di fattibilità o anche solo approfondire il tema con le aziende interessate.

Contatti
Consorzio Energie Firenze
Via Valfonda 9
Tel. 055. 2707286
email: consorzio.cef@confindustriafirenze.it

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Catia Tarquini