Tra le misure più importanti approvate negli ultimi mesi all’interno del Clean Energy Package, vi sono la direttiva EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) e la direttiva RED II (Renewable Energy Directive) sulle fonti rinnovabili e la Energy Efficiency Directive sull’efficienza energetica (EED).
La direttiva EPBD è stata pubblicata lo scorso giugno 2018, la direttiva RED II e la EED son state pubblicate il 21 dicembre 2018.
Questi nuovi documenti vanno a revisionare ed integrare le direttive già esistenti, estendendo fino al 2050 l’arco temporale di riferimento, con obiettivi espliciti fissati al 2030.
Di seguito riassumiamo le principali novità previste dalle due direttive sull’efficienza energetica.
L’obiettivo definito dalla EPBD per ciascuno Stato è quello di abbattere al 2050 le emissioni di gas serra di una percentuale variabile tra l’80% e il 95% rispetto ai livelli del 1990, puntando a migliorare l’efficienza energetica degli immobili ed allo stesso tempo incentivarne la ristrutturazione. Una novità importante in questo senso è l’introduzione entro la fine del 2019 di un indicatore d’intelligenza per gli edifici, ossia di uno strumento che consentirà di adeguare il consumo energetico alle reali necessità degli abitanti. Tale indicatore dovrà essere tarato sull’ottenimento di risparmio energetico e tenere conto dei benefici derivanti dall’utilizzo di dispositivi interconnessi e intelligenti; una definizione flessibile di questo indicatore sarà in grado di consentire attività di benchmarking energetico tra differenti immobili.
La direttiva introduce poi alcuni requisiti sulla mobilità elettrica, riferendosi in particolare ai punti di ricarica dei veicoli all’interno degli edifici residenziali e non: nello specifico edifici con più di dieci posti auto dovranno essere dotati (nel caso di non residenziali) o aver predisposto (residenziali) punti di ricarica o infrastrutture a questa adibite.
Passando alla EED, questa delibera una serie di aspetti riguardanti il risparmio energetico in linea con gli obiettivi e le strategie dell’agenda mondiale sui cambiamenti climatici (compreso l’accordo di Parigi del 2015). Viene in primis definito un nuovo obiettivo indicativo di miglioramento dell’efficienza al 2030, fissato al 32,5%, che incrementa ed estende quello già esistente del 20% al 2020. Introduce poi l’obbligo per gli Stati membri di ottenere nuovi risparmi energetici annuali dello 0,8% nel periodo 2021- 2030 (0,24% per Cipro e Malta), accordando una certa flessibilità riguardo alle modalità di raggiungimento dei risparmi stessi. Fra le modifiche apportate alla precedente Direttiva 2012/27/UE, gli articoli 10 bis e 11 bis vanno a rafforzare la misura dei consumi di riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria, nonché una fatturazione degli stessi in grado di fornire agli utenti finali indicazioni utili per le scelte di investimento mirate alla riqualificazione degli edifici. In questa direzione va anche l’articolo 9 quater, il quale stabilisce che, dal 25 ottobre 2020, dovranno essere governabili da remoto i contatori e i contabilizzatori di calore di nuova installazione, salvo accertata non convenienza tecnico/economica; entro il 1° gennaio 2027 anche quelli già installati dovranno poi essere provvisti del sistema di lettura a distanza.
In entrambe le direttive si prevede una centralità per gli utenti in povertà energetica, ossia che non hanno un reddito sufficiente a garantirsi un livello di comfort termico accettabile, con conseguenze di natura sanitaria oltreché di benessere psico-fisico. Sono dunque richieste misure volte a supportare questi utenti con interventi sugli edifici e gli impianti. Per stimolare gli interventi di risparmio energetico e mobilitare finanziamenti in tal senso, la direttiva prevede che la Commissione Europea mantenga un dialogo con istituti finanziari pubblici e privati.
Come sempre Confindustria è seduta ai tavoli di concertazione e sta lavorando per recepire le Direttive Europee nel nostro ordinamento italiano.