NUOVI INCENTIVI PER IL FOTOVOLTAICO

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un nuovo decreto che incentiva la produzione di energia elettrica da solare fotovoltaico, varato dal Ministero delle Attività Produttive e dal Ministero dell’Ambiente.

Il decreto è stato emanato in attuazione dell’articolo 7 del Decreto Legislativo 387 del 2003 (“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili”) ed era atteso da quasi 12 mesi (15 agosto 2004 era la data di scadenza indicata dal Dlgs 387/2003).

Per la prima volta in Italia partirà un meccanismo che valorizza il kWh solare ceduto alla rete. Infatti il decreto introduce in Italia il cosiddetto “conto energia”, un sistema di incentivazione simile a quello in vigore in Germania, che mira a rendere convenienti gli investimenti nel fotovoltaico.

Anche se mancano ancora le procedure tecniche (di competenza della Autorità per l’Energia elettrica ed il gas), la vera novità è che gli incentivi non saranno erogati in conto capitale ma alla produzione, ed il surplus potrà essere ceduto.

Secondo il “conto energia” ogni produttore di energia potrà vendere l’energia prodotta dai propri pannelli solari alle società elettriche ottenendo in cambio una tariffa di acquisto più alta. Sul modello tedesco, l’energia non verrebbe dunque acquistata al prezzo di mercato, ma a una tariffa prestabilita in grado di garantire l’equa remunerazione dell’impianto.

Gli impianti che potranno essere realizzati sono distinti secondo tre differenti taglie: da 1 a 20 kW di potenza, da 20 a 50 kW, da 50 a 1000 kW.

L’obiettivo di questo provvedimento è l’installazione di impianti per un totale di 100 MW di potenza (100.000 kW) e senza limite di tempo, di cui 60 MW per impianti da 1 a 50 kWp e 40 MW per gli impianti da 50 a 1 MW. Gli incentivi per kWh vanno da 0,45 euro per impianti da 1 a 20 kW a 0,50 euro per impianti superiore a 20 kW e saranno erogati per 20 anni.

I costi dell’incentivazione degli impianti fotovoltaici saranno coperti con un prelievo sulle tariffe elettriche di tutti i consumatori, che comunque non dovrebbe superare la cifra di 0,0014 € (poco meno di 3 lire) per ogni kWh.

Si riporta qui di seguito le condizioni per la cumulabilità dell’incentivazione in “conto energia” con altri incentivi:

– le tariffe incentivanti riconosciute sono ridotte del 30% qualora il soggetto che realizza l’impianto benefici della detrazione fiscale (richiamata all’articolo 2, comma. 5, della. legge 27 dicembre 2002, n. 259);

– le tariffe incentivanti non sono applicabili all’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano o siano stati concessi incentivi pubblici in conto capitale, eccedenti il 20% del costo dell’investimento (in particolare qualora siano stati concessi incentivi erogati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio nell’ambito dei programma “Tetti fotovoltaici”);

– le tariffe incentivanti sono ridotte del 30% qualora il soggetto che realizza l’impianto benefici di incentivi in conto capitale, stanziati dalle regioni o dagli enti locali, ecceenti il 25% del costo dell’investimento;

– le tariffe incentivanti non sono compatibili con i certificati verdi di cui all’art. 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

– le tariffe incentivanti non sono compatibili con i Titoli di Efficienza Energetica (comunemente detti anche “certificati bianchi”) derivanti dalla applicazione delle disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nè con i titoli derivanti dall’applicazione delle disposizioni attuative dell’articolo 16, comma 4, del decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

(Per informazioni contattare Area ASEQ – Alessio Agazzani, 055 2707286)

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